Articolo 2968 del Codice civile

(Diritti indisponibili)

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.”.

 
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Articolo 2967 del Codice civile

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Articolo 2969 del Codice civile