Articolo 2967 del Codice civile

(Effetto dell’impedimento della decadenza)

Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione(1).”.

Note

(1) La presente disposizione rinvia espressamente alla disciplina inerente alla prescrizione nel caso in cui la decadenza subisca un impedimento e non possa perciò trovare applicazione: è chiara la necessarietà di tale rinvio, al fine di rispettare il generale principio di certezza e stabilità delle relazioni giuridiche a cui entrambi gli istituti rispondono.

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