Articolo 2967 del Codice civile
(Effetto dell’impedimento della decadenza)
“Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione(1).”.
Note
(1) La presente disposizione rinvia espressamente alla disciplina inerente alla prescrizione nel caso in cui la decadenza subisca un impedimento e non possa perciò trovare applicazione: è chiara la necessarietà di tale rinvio, al fine di rispettare il generale principio di certezza e stabilità delle relazioni giuridiche a cui entrambi gli istituti rispondono.

