Articolo 2969 del Codice civile

(Rilievo d’ufficio)

“La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.”.

 

La sua ratio:

L'articolo promuove l'autonomia delle parti nel processo, permettendo loro di decidere se far valere o meno la decadenza. Questo evita che il giudice intervenga in modo eccessivo nelle scelte strategiche delle parti, promuovendo un processo equo e bilanciato.

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Articolo 2968 del Codice civile