Articolo 2928 del Codice civile

(Assegnazione di crediti)

“Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.”

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Articolo 2927 del Codice civile

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Articolo 2929 del Codice civile