Articolo 2927 del Codice civile

(Evizione della cosa assegnata)

“1. L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

2. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.”

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Articolo 2926 del Codice civile

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Articolo 2928 del Codice civile