Articolo 2929 del Codice civile

(Nullità del processo esecutivo)

“La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.”

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Articolo 2928 del Codice civile

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Articolo 2929-bis del Codice civile