Articolo 2886 del Codice civile

(Formalità per la cancellazione)

“1. Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata.

2. La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.”

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Articolo 2885 del Codice civile

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Articolo 2887 del Codice civile