Articolo 2885 del Codice civile

(Cancellazione sotto condizione)

“Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.”

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Articolo 2884 del Codice civile

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Articolo 2886 del Codice civile