Articolo 2887 del Codice civile

(Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine)

“1. La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.

2. La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.”

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Articolo 2886 del Codice civile

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Articolo 2888 del Codice civile