Articolo 2884 del Codice civile

(Cancellazione ordinata con sentenza)

“La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.”

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Articolo 2883 del Codice civile

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Articolo 2885 del Codice civile