Articolo 2881 del Codice civile

(Nuova iscrizione dell'ipoteca)

“Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.”

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Articolo 2880 del Codice civile

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Articolo 2882 del Codice civile