Articolo 2880 del Codice civile

(Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi)

“Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione.”

Indietro
Indietro

Articolo 2879 del Codice civile

Avanti
Avanti

Articolo 2881 del Codice civile