Articolo 2882 del Codice civile
(Formalità per la cancellazione)
“1. La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
2. Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.”

