Articolo 2882 del Codice civile

(Formalità per la cancellazione)

“1. La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.

2. Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.”

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Articolo 2881 del Codice civile

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Articolo 2883 del Codice civile