Articolo 2879 del Codice civile

(Rinunzia all'ipoteca)

“1. La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

2. La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.”

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Articolo 2878 del Codice civile

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Articolo 2880 del Codice civile