Articolo 2875 del Codice civile

(Eccesso nel valore dei beni)

“Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.”

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Articolo 2876 del Codice civile