Articolo 2874 del Codice civile

(Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale)

“Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.”

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Articolo 2873 del Codice civile

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