Articolo 2876 del Codice civile

(Limiti della riduzione)

“La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.”

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Articolo 2875 del Codice civile

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Articolo 2877 del Codice civile