Articolo 2869 del Codice civile

(Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore)

“L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.”

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Articolo 2868 del Codice civile

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Articolo 2870 del Codice civile