Articolo 2870 del Codice civile

(Eccezioni opponibili dal terzo datore)

“Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.

Indietro
Indietro

Articolo 2869 del Codice civile

Avanti
Avanti

Articolo 2871 del Codice civile