Articolo 2868 del Codice civile

(Beneficio di escussione)

“Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.”

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Articolo 2867 del Codice civile

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Articolo 2869 del Codice civile