La quota del titolare del libretto cointestato entra in successione
Cassazione civile, ordinanza del 2 novembre 2025, n. 28935
La morte di uno dei titolari di un libretto postale cointestato non comporta il trasferimento automatico dell’intero saldo al cointestatario superstite. È questa la regola che continua a guidare la gestione dei rapporti bancari e postali in caso di decesso di uno dei soggetti intestatari del rapporto.
Anche in presenza della clausola di “pari facoltà di rimborso”, che consente a ciascun cointestatario di operare autonomamente, la quota riferibile al titolare deceduto entra a far parte dell’eredità e deve quindi essere ricompresa nella procedura successoria, rispettando le quote spettanti agli eredi.
La clausola di rimborso disgiunto, infatti, riguarda esclusivamente la legittimazione ad agire nei confronti dell’intermediario, permettendo a ciascun cointestatario di richiedere la restituzione delle somme. Ciò non modifica, però, i rapporti interni tra i cointestatari o gli eredi. In caso di decesso, il superstite mantiene il diritto a richiedere il rimborso solo della propria quota del deposito.
La restante parte del saldo, invece, si divide tra gli eredi del defunto in proporzione delle rispettive quote ereditarie, poiché nei rapporti interni l’obbligazione solidale tra cointestatari non si trasferisce per intero a chi sopravvive, ma si fraziona tra gli aventi diritto secondo le regole della successione.
La disciplina, spesso oggetto di dubbi da parte degli utenti, tutela così sia il cointestatario superstite, che può continuare ad operare per la propria parte, sia gli eredi, che conservano pieno diritto sulla quota riconducibile al defunto.

