Articolo 60 della Costituzione

“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni(14).

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.“

NOTE

14 Comma così sostituito con l’articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

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Articolo 59 della Costituzione

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Articolo 61 della Costituzione