Articolo 59 della Costituzione

“È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque(13).”

NOTE

13 Comma così sostituito con l’articolo 3, comma 1, della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

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