Articolo 27 della Costituzione
“La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte4.”
Note
4 Le parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono state soppresse con l’articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.