Articolo 27 della Costituzione

“La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte4.”

Note

4 Le parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono state soppresse con l’articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

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Articolo 26 della Costituzione

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Articolo 28 della Costituzione