Articolo 26 della Costituzione
“L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici3”.
Note
3 A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, «l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio»