Articolo 26 della Costituzione

“L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici3”.

Note

3 A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, «l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio»

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