Articolo 734-bis del Codice penale
(Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale)
“(1)Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso(2), è punito con l'arresto da tre a sei mesi.”.
Note
1 Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 12, della l. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi modificato dall'art. 8, della l. 3 agosto 1998, n. 269 e dall'art. 9, della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
2 La divulgazione si considera realizzata anche qualora avvenga tra un numero determinato di persone, come ad esempio durante una riunione.

