Articolo 734 del Codice penale
(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)
“Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera(1) le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità(2), è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.”.
Note
1 Si tratta di un reato a condotta libera, che può realizzarsi anche per via omissiva, come nel caso del sindaco che non rispetta le aree comunali sottoposte a vincolo paesaggistico.
2 La disposizione si riferisce ai beni indicati dall'art. 139, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (t.u. beni culturali e ambientali), ovvero gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini, i parchi che non siano contemplati dalla legge sulle cose di interesse storico, artistico e archeologico; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali nonché quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Si tratta di beni il cui valore paesaggistico deve però essere dichiarato, attraverso l'apposizione di un vincolo.

