Articolo 2954 del Codice civile

(Prescrizione di sei mesi)

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.”.

 
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Articolo 2953 del Codice civile

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Articolo 2955 del Codice civile