Articolo 2953 del Codice civile

(Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi)

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.”.

 
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Articolo 2952 del Codice civile

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Articolo 2954 del Codice civile