Articolo 2940 del Codice civile
(Pagamento del debito prescritto)
“Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.”
(Pagamento del debito prescritto)
“Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.”