Articolo 2939 del Codice civile

(Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi)

“La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.”

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Articolo 2938 del Codice civile

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Articolo 2940 del Codice civile