Articolo 2931 del Codice civile

(Esecuzione forzata degli obblighi di fare)

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.”

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Articolo 2930 del Codice civile

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Articolo 2932 del Codice civile