Articolo 2931 del Codice civile
(Esecuzione forzata degli obblighi di fare)
“Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.”
(Esecuzione forzata degli obblighi di fare)
“Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.”