Articolo 2930 del Codice civile

(Esecuzione forzata per consegna o rilascio)

“Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.”

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Articolo 2929-bis del Codice civile

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Articolo 2931 del Codice civile