Articolo 2911 del Codice civile

(Beni gravati da pegno o ipoteca)

“1. Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

2. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.”

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Articolo 2910 del Codice civile

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