Articolo 2910 del Codice civile

(Oggetto dell'espropriazione)

“1. Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

2. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.”

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Articolo 2909 del Codice civile

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Articolo 2911 del Codice civile