Articolo 2893 del Codice civile

(Mancata richiesta dell'incanto)

“1. Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.

2. La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.”

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Articolo 2892 del Codice civile

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Articolo 2894 del Codice civile