Articolo 2892 del Codice civile
(Divieto di proroga dei termini)
“I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.”
(Divieto di proroga dei termini)
“I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.”