Articolo 2863 del Codice civile

(Recupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione)

“1. Finchè non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

2. Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

3. Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti.”

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Articolo 2862 del Codice civile

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Articolo 2864 del Codice civile