Articolo 2862 del Codice civile

(Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo)

“1. Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.

2. Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.

3. Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.”

Indietro
Indietro

Articolo 2861 del Codice civile

Avanti
Avanti

Articolo 2863 del Codice civile