Articolo 9 della L. 241/1990

(Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

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Articolo 8 della L. 241/1990

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Articolo 10 della L. 241/1990