Articolo 6-bis della L. 241/1990
(Conflitto di interessi)
(introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012)
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.