Articolo 6-bis della L. 241/1990

(Conflitto di interessi)

(introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

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Articolo 6 della L. 241/1990

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Articolo 7 della L. 241/1990