Articolo 26 della L. 241/1990

(Obbligo di pubblicazione)

1. (comma abrogato dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013)

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.

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Articolo 25 della L. 241/1990

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Articolo 27 della L. 241/1990