Articolo 23 della L. 241/1990
(Ambito di applicazione del diritto di accesso)
(articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, legge n. 265 del 1999)
1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni , delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.