Articolo 21 della L. 241/1990

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (comma così modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)

2. (comma abrogato dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

(comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-nonies, legge n. 80 del 2005).

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Articolo 20 della L. 241/1990

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Articolo 21-bis della L.241/1990