XI - Disposizioni transitorie e finali

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate(47).”.

Note

(47) Il termine previsto in questo articolo è stato prorogato al 31 dicembre 1963 con l’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.

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X - Disposizioni transitorie e finali

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XII - Disposizioni transitorie e finali