VII - Disposizioni transitorie e finali

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

[Comma abrogato con l’articolo 7, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2].”.

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VI - Disposizioni transitorie e finali

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VIII - Disposizioni transitorie e finali