Articolo 96 della Costituzione

“Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.(20)”

Note

20 Articolo così sostituito con l’articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

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Articolo 97 della Costituzione