Articolo 96 della Costituzione
“Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.(20)”
Note
20 Articolo così sostituito con l’articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.