Articolo 88 della Costituzione

“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (19).”

NOTE

19 Comma così sostituito con l’articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

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Articolo 87 della Costituzione

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Articolo 89 della Costituzione