Articolo 84 della Costituzione

“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.”

Indietro
Indietro

Articolo 83 della Costituzione

Avanti
Avanti

Articolo 85 della Costituzione