Articolo 57 della Costituzione

“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.(11)”

NOTE

11 Articolo così sostituito dapprima con l’articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e successivamente modificato, nel terzo comma, con l’articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise, nel primo, secondo e quarto comma, con l’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 e, da ultimo, nel secondo, terzo e quarto comma, con l’articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

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